Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La legge 10 agosto 1964, n. 664, concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, e' prorogata fino al 30 giugno 1965.2
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE