Definizione delle questioni derivanti dalle sentenze emesse dal Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note italo-francesi, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Nei casi in cui il Collegio arbitrale di cui al punto 5) degli Scambi di Note fra l'Italia e la Francia, relativi ai beni italiani in Tunisia, effettuati a Parigi il 2 febbraio 1951 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771, abbia dichiarati illegittimi i provvedimenti di liquidazione e confisca adottati dalle autorita' francesi in Tunisia a carico di cittadini italiani, questi ultimi, qualora, ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, abbiano beneficiato di un provvedimento di indennizzo, potranno chiederne l'annullamento, e, in esecuzione del lodo arbitrale, richiedere l'attribuzione delle somme loro riconosciute dal lodo stesso, nonche' la reintegrazione del complesso dei beni provenienti dal Servizio liquidazioni francese, ed attualmente in possesso del Governo italiano, nello stato in cui i beni stessi si trovano, previo rilascio di quietanza liberatoria per quanto attiene alla gestione italiana del complesso di tali beni, La facolta' concessa con le disposizioni di cui al presente articolo e' estesa anche ai patrimoni indicati al punto 1) degli Scambi di Note italo-francesi sopra citati.
Art. 2
1. L'annullamento del provvedimento emanato ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e l'attribuzione delle somme indicate all'articolo 1 verranno effettuati con decreto del Ministro per il tesoro.
2. Tale decreto, stabilito il saldo derivante dal conguaglio tra l'ammontare in franchi francesi a suo tempo liquidato dalla Commissione per il risarcimento per la perdita dei beni italiani in Tunisia e quello, pure in franchi francesi, liquidato con lodo arbitrale, dovra' disporre il recupero dell'indennizzo precedentemente attribuito al richiedente dal Ministero del tesoro.
3. Il pagamento dell'eventuale saldo in favore dell'interessato sara' effettuato in lire italiane al corso legale del giorno del pagamento.
4. Nel predetto provvedimento dovra' altresi' essere disposta la reintegrazione dei beni di cui all'articolo 1.
5. la quale potra' aver luogo dopo che l'indennizzo concesso ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sara' stato integralmente recuperato.
Art. 3
1. Ove gli interessati preferiscano non avvalersi della facolta' di cui all'articolo 1, si intendono definitivamente acquisiti ai medesimi gli indennizzi di cui al decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521 e, conseguentemente, s'intendono devoluti allo Stato gli indennizzi disposti con il lodo arbitrale, nonche' il complesso dei beni gia' restituiti dal Servizio liquidazioni francese o l'ammontare della loro liquidazione, ivi compresi gli eventuali fondi di gestione derivanti dall'Amministrazione italiana di detti beni, che entreranno a far parte del patrimonio disponibile dello Stato.
Art. 4
1. Le domande di cui all'articolo 1 debbono essere presentate al Ministero del tesoro entro il termine di giorni novanta dall'entrata in vigore della presente legge e, per i giudizi non ancora definiti, entro novanta giorni dalla comunicazione del lodo all'interessato.
Art. 5
1. Le somme derivanti dalle operazioni previste nei precedenti articoli 2 e 3, gli eventuali fondi di gestione dei beni attualmente detenuti dal Governo italiano, nonche' gli importi che fossero ricavati dalla vendita dei beni stessi, saranno versati al capitolo 221 fra le entrate diverse di Parte straordinaria del bilancio dello Stato per l'esercizio 1963-64.
2. Nello stesso capitolo di entrata saranno versate le somme recuperate dal Ministero del tesoro a carico di cittadini italiani che avessero beneficiato di acconti ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 1943, n. 521 e che successivamente avessero ottenuto direttamente dal Servizio liquidazioni francese la restituzione dei loro beni.
Art. 6
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE