diritto.io

Utilizzazione di L. 250 milioni per le ordinarie esigenze connesse all'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, della somma di lire 250 milioni per le ordinarie esigenze derivanti dall'esercizio dei compiti spettanti allo Stato quale azionista delle societa' a partecipazione statale.

2. Gli interventi da effettuare a norma della presente legge dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. Lo stanziamento di cui sopra potra' essere utilizzato anche per reintegrare le somme anticipate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ed ai fini di cui al primo comma, dagli enti e dalle societa' controllati dal Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione del capitolo n. 610 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63, concernente il fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - BO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE