Riapertura dei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. I termini, previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1960, n. 1169, per la presentazione all'Istituto assicuratore delle domande intese ad ottenere la liquidazione della rendita di passaggio, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono riaperti per novanta giorni a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE