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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia, e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE