Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia, e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 16 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE