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Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le esigenze della stagione 1964-65, gli Enti autonomi lirici del teatro comunale di Bologna, del teatro comunale di Firenze, del teatro comunale dell'Opera di Genova, del teatro alla Scala di Milano, del teatro San Carlo di Napoli, del teatro Massimo di Palermo, del teatro dell'Opera di Roma, del teatro Regio di Torino, del teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del teatro La Fenice di Venezia, degli spettacoli lirici all'Arena di Verona, nonche' l'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 4 miliardi.

Art. 2

1. Per le stesse esigenze agli Enti indicati nell'articolo precedente e' altresi' assegnato un contributo di lire L. 1.075.000.000.

Art. 3

1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvedera' a determinare per ogni Ente:

  1. a) i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e, di intesa con il Ministero del tesoro, le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui;

  2. b) la quota del contributo di cui al precedente articolo 2.

Art. 4

1. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, per interessi e le spose di contratto sono a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

2. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1966.

Art. 5

1. All'onere di lire 1.075.000.000 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - CORONA - PIERACCINI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE