Operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Sono valide a tutti gli effetti le operazioni doganali compiute dai militari della Guardia di finanza, nel periodo dal 12 novembre 1964 fino a tutto il giorno 15 novembre successivo, in applicazione del decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1120, non convertito in legge, e del decreto del Ministro per le finanze 12 novembre 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 1964, n. 279.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 19685
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE