Assegnazione di un contributo di lire 9 miliardi a favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore della Cassa conguaglio prezzo dello zucchero di importazione, istituita dal Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1025 del 25 maggio 1963, e' assegnato un contributo da parte dello Stato di lire 9 miliardi per l'assolvimento degli scopi previsti nel provvedimento predetto.
Art. 2
1. La spesa derivante dall'attuazione della presente legge fara' carico, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, al fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 marzo 1965
SARAGAT
MORO - MEDICI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE