Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole:
1) e non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra", sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".
Art. 2
1. Alla lettera b) dell'articolo 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole "Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE