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Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, disciplinante il piano delle costruzioni autostradali da affidare in concessione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del contributo dello Stato, fissato provvisoriamente ai sensi dell'articolo 19, sara' definitivamente stabilito, accertato il costo effettivo delle opere per le autostrade o tronchi funzionanti, entrati in esercizio, alle date del 31 dicembre 1961, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 o successivamente per le autostrade che alla detta scadenza, non fossero ancora entrate in servizio".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello, Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - PIERACCINI
- COLOMBO - BO
Visto, il Guardasigilli: REALE