Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963, adottato a Ginevra il 20 aprile 1963
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 dello Accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'Accordo predetto si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1963-1964, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio stesso e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del Fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo suindicato, per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 marzo 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE