Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato. In conseguenza e' abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.
2. Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI - COLOMBO
Visto, IL Guardasigilli: REALE