Modifica alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Fino a due anni dall'entrata in vigore della presente legge il limite di eta' stabilito dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione dei sottufficiali piloti in servizio permanente effettivo ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' elevato a 34 anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE