Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Novara una porzione del locale compendio patrimoniale denominato "Caserma Perrone", con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata in favore del comune di Novara, per il prezzo di lire 950.000.000 - da corrispondersi in tre rate annuali di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del relativo contratto e le rimanenti nei due anni successivi - del compendio patrimoniale denominato "Caserma Perrone", sito in detta citta', della superficie di metri quadri 42.363, esclusa l'area di metri quadri 7.210, posta in angolo tra via Passalacqua e via Perrone, che rimane di proprieta' dello Stato.
2. E' fatto obbligo al comune di Novara di utilizzare tale compendio per la realizzazione di opere di interesse pubblico.
Art. 2
1. La consegna del compendio al Comune verra' effettuata allo scadere del terzo anno dalla data di stipula del contratto di trasferimento, contratto che sara' approvato con decreto del Ministro per le finanze.
2. In caso di consegna, in tutto o in parte, anticipata, il Comune dovra' corrispondere gli interessi legali del 5 per cento sul valore afferente alla parte di compendio consegnata, per il periodo di tempo relativo all'anticipo con cui la consegna stessa viene effettuata.
Art. 3
1. Il provento della, vendita sara' assegnato allo stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa esclusivamente per le esigenze di immobili occorrenti ai servizi delle forze armate.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE