Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni fino all'ammontare di L. 14.625 milioni per la costruzione di un complesso da destinare a sede dei servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzata ad assumere impegni, fino alla concorrenza della somma complessiva di lire 19.500 milioni, per la costruzione in Roma, compresi gli impianti fissi, di un complesso edilizio da destinare a sede dei propri servizi ed uffici centrali e di quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 2
1. Per il finanziamento dell'opera di cui al precedente articolo si provvede, per lire 4.875 milioni, mediante i seguenti versamenti da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
2. Esercizio finanziario 1965. . . . . . . . . . . . . . . . milioni 750 Esercizio finanziario 1966. . . . . . . . . . . . . . . milioni 1.125 Esercizio finanziario 1967. . . . . . . . . . . . . . . . milioni 875 Esercizio finanziario 1968. . . . . . . . . . . . . . . milioni 812,5 Esercizio finanziario 1969. . . . . . . . . . . . . . . milioni 812,5 Esercizio finanziario 1970 . . . . . . . . . . . . . . . milioni 500;
per la rimanente somma di lire 11.625 milioni la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con i tondi dei conti correnti postali di cui all'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare della predetta somma di lire 14.625 milioni ripartite come appresso:
3. Esercizio finanziario 1965. . . . . . . . . . . . . . . milioni 2.250 Esercizio finanziario 1966. . . . . . . . . . . . . . . milioni 3.375 Esercizio finanziario 1967. . . . . . . . . . . . . . . milioni 2.625 Esercizio finanziario 1968. . . . . . . . . . . . . . milioni 2.437,5 Esercizio finanziario 1969. . . . . . . . . . . . . . milioni 2.437,5 Esercizio finanziario 1970 . . . . . . . . . . . . . . milioni 1.500.
Art. 3
1. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti saranno versate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni mediante accreditamento in un conto corrente fruttifero intestato all'Amministrazione stessa presso la Tesoreria centrale dello Stato.
2. I prelevamenti dal suddetto conto corrente saranno effettuati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per provvedere alla realizzazione dell'opera anzidetta.
Art. 4
1. L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in trenta rate annuali posticipate al tasso vigente per i mutui della Cassa depositi e prestiti alla data della concessione, comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione.
2. Peraltro, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il periodo di ammortamento puo' cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.
Art. 5
1. Le somme da corrispondersi dalla Cassa depositi e prestiti per le singole anticipazioni e quelle da versarsi dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che provvedera' alla realizzazione dell'opera, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 585.
2. Nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima verranno, in corrispondenza, stanziate le somme per provvedere alle spese relative alla costruzione del complesso edilizio, compresi gli impianti di cui all'art. 2.
Art. 6
1. All'onere, derivante all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, l'Azienda stessa provvedera' a carico del proprio bilancio utilizzando le maggiori entrate del traffico telefonico rispetto alle previsioni iniziali relative all'esercizio medesimo.
2. Per l'esercizio 1965 il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
1. Il complesso edilizio di cui all'art. 1 fara' parte, per tre quarti della sostanza patrimoniale, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e, per un quarto, di quella dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 8
1. Dopo che sara' avvenuto il trasferimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nella nuova sede da costruirsi in base alla presente legge, tutti gli immobili del demanio dello Stato attualmente in uso al Ministero stesso per le esigenze proprie e degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno dismessi dall'attuale destinazione e retrocessi al demanio predetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1965
SARAGAT
MORO - RUSSO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE