Cessione in proprieta' di alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti, ultimati alla data del 31 dicembre 1945 e da chiunque gestiti, sono ceduti in proprieta' a coloro che ne facciano richiesta e che li abitino alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla procedura e dal possesso dei requisiti previsti dagli articoli 255 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
Art. 2
1. Le domande per l'assegnazione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.
Art. 3
1. Gli articoli 256 e 257 ed il primo comma dell'articolo 265 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono abrogati.
Art. 4
1. Il prezzo di cessione degli alloggi viene determinato dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base dei criteri adottati dal Ministero dei lavori pubblici per la cessione in proprieta' degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Art. 5
1. Gli alloggi di proprieta' dello Stato per i quali non sia stata esercitata, la facolta' di riscatto ai sensi dello articolo 1 della presente legge sono trasferiti in proprieta', a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, a decorrere dal 1 gennaio 1967.
Art. 6
1. A decorrere dal 1 gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facolta' di chiederne la cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
Art. 7
1. I contratti per la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.
Art. 8
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, valgono per quanto applicabili le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE