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Concessione di un ulteriore contributo straordinario dello Stato di lire 30.000.000 alle spese per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo Buonarroti e aumento del limite di spesa di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A favore del Comitato per la celebrazione nazionale del IV centenario della morte di Michelangelo e autorizzata la concessione di un ulteriore contributo straordinario di lire 30 milioni in aggiunta a quello di lire 220 milioni, gia' concesso dall'articolo 2, lettera a) della legge 10 novembre 1963, n. 1539.

Art. 2

1. All'onere derivante dal precedente articolo 1 si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo speciale di cui al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. E' elevato a lire 105 milioni lo stanziamento autorizzato con l'articolo 4 della legge 10 novembre 1963, n. 1539, per provvedere al pagamento, in sanatoria, della maggiore spesa occorrente per il completamento dei lavori di riparazione e sistemazione della casa del Buonarroti in Firenze.

Art. 5

1. All'onere di lire 25 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede con le disponibilita' risultanti dal precedente articolo 4 e, particolarmente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 5833 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1965.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1965
SARAGAT
MORO - GUI - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE