Contributo dell'Italia al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 930.000.000 per la partecipazione italiana al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (PAM).
Art. 2
1. All'onere di cui al precedente articolo si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1965
SARAGAT
- MORO - FANFANI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - SPAGNOLLI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE