Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 2
1. Le somme elargite da enti e privati per scopo determinato, rientrate nei fini istituzionali dell'Amministrazione statale delle antichita' e belle arti, devono essere versate all'Erario e saranno di volta in volta, con decreto del Ministro per il tesoro, assegnate immediatamente allo stato di previsione, della spesa dell'esercizio in corso del Ministero della pubblica istruzione con imputazione ai capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi capitoli.
2. Le somme di cui al precedente comma non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490