Contributi alle istituzioni culturali "John F. Kennedy Center for the Performing Arts" di Washington e "Lincoln Center for the Performing Arts" di New York
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400.000.000 a favore del "John F. Kennedy Center for the Performing Arts" di Washington.
Art. 2
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 a favore del "Lincoln Center for the Performing Arts" di New York.
Art. 3
1. Agli oneri di cui ai precedenti articoli si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE