Contributo per gli anni 1963 e 1964 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di lire 200 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1963 e 1964 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA).
Art. 2
1. All'onere di cui al precedente articolo, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo numero 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1961.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE