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Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2

1. I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

Art. 3

1. Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonche' alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto.

2. Il riconoscimento di cui al precedente comma e' determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

3. I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo, comma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE