Attribuzione di personalita' giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili
Testo vigente
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Unione generale invalidi civili, con sede in Roma, e' attribuita personalita' giuridica pubblica. L'Ente assume la denominazione di "Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili".
2. L'Associazione e' sottoposta al controllo del Ministero dell'interno e del Ministero della sanita', per le rispettive competenze.
3. Lo statuto, deliberato dall'assemblea generale dei soci, e' approvato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per la sanita'.
Art. 2
1. L'Ente, che associa liberamente i mutilati e invalidi civili, ha per scopo, l'assistenza morale e materiale dei medesimi, anche se non associati, nonche' la rappresentanza e la tutela dei loro interessi presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli Enti e Istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai mutilati e invalidi civili, la non iscrizione alla Associazione non pregiudica i diritti e le agevolazioni previsti dalla legge.
Art. 3
1. Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati e invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo, non per cause, di guerra, di lavoro o di servizio ed esclusi i ciechi ed i sordomuti.
Art. 4
1. L'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:
1) redditi derivanti dal proprio patrimonio o dalle proprie attivita';
2) quote sociali;
3) donazioni, lasciti ed elargizioni di privati o di Enti pubblici.
Art. 5
1. Sono organi centrali della Associazione l'assemblea generale;
2. il Comitato centrale;
3. il presidente;
4. il Collegio dei sindaci.
5. Sono organi periferici:
1) l'assemblea provinciale;
2) il Consiglio provinciale;
3) il presidente del Consiglio provinciale.
Art. 6
1. L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.
2. L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni.
Art. 7
1. Il Comitato centrale e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto:
1) di dieci membri designati tra i soci della assemblea generale;
2) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.
2. Il Comitato centrale e' presieduto dal presidente dell'Associazione, dura in carica tre anni e si riunisce almeno ogni tre mesi.
3. I componenti del Comitato centrale non possono essere confermati piu' di due volte.
Art. 8
1. Il presidente dell'Associazione e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non puo' essere confermato piu' di due volte.
Art. 9
1. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', ed e' composto di:
1) un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede;
2) un rappresentante del Ministero dell'interno;
3) un rappresentante del Ministero della sanita';
4) tre soci designati dall'assemblea generale.
2. A parita' di voti e' determinante il voto del presidente.
3. Il Collegio dei sindaci dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare la gestione economica e finanziaria.
4. I sindaci non possono essere confermati piu' di due volte e partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Comitato centrale.
Art. 10
1. L'assemblea provinciale si compone dei soci della Provincia e si riunisce almeno ogni tre anni.
Art. 11
1. I Consigli provinciali sono nominati dal prefetto e composti di:
1) sette componenti eletti fra i soci residenti nella Provincia;
2) un rappresentante della Prefettura;
3) un rappresentante dell'Ufficio sanitario provinciale;
4) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro;
5) un rappresentante del Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.
2. Il presidente del Consiglio provinciale e' nominato dal prefetto tra i componenti elettivi.
3. Il presidente e i componenti dei Consigli provinciali durano in carica tre anni e non possono essere confermati piu' di due volte.