Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 150 miliardi per il quinquennio 1965-1969 e di un contributo statale di 7.500 milioni per il periodo finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 e modifiche alla legge 11 agosto 1960, n. 933
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per il quinquennio 1965-69 al Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, e' assegnato un contributo complessivo di 150 miliardi di lire cosi' ripartito:
1) esercizio finanziario 1965 . . . . . . . . . . . . . . L. 23 miliardi esercizio finanziario 1966 . . . . . . . . . . . . . . L. 31 miliardi esercizio finanziario 1967 . . . . . . . . . . . . . . L. 31 miliardi esercizio finanziario 1968 . . . . . . . . . . . . . L. 32,5 miliardi esercizio finanziario 1969 . . . . . . . . . . . . . L. 32,5 miliardi
Per il periodo finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 il contributo e' di L. 7.500 milioni di lire. Detto contributo, gravante sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio, sara' versato all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 2
1. Le spese della partecipazione dell'Italia al Centro europeo di ricerche nucleari (C.E.R.N.) e all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (A.I.E.A.) graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
Art. 3
1. All'onere di lire 7.500 milioni previsto per il periodo finanziario 1 luglio-31 dicembre 1964 si provvedera' con una corrispondente riduzione dei fondi iscritti nel capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto periodo finanziario.
2. All'onere di lire 23 miliardi previsto per l'esercizio finanziario 1965 dall'articolo 1 della presente legge ed a quello di cui all'articolo 2, valutato per l'esercizio finanziario 1965 in lire 2 miliardi, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE