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Trasferimento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della difesa delle attribuzioni relative alle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani e per le ricompense

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono devolute al Ministero della difesa.

Art. 2

1. I fondi per il funzionamento delle Commissioni di cui al precedente articolo, stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE