Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente alinea:
"l) gli assegni da chiunque corrisposti a titolo di borse di studio".
Art. 2
1. Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonche' i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purche' sussistano le medesime condizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE