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Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile delle borse di studio

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Le borse di studio concesse dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti delle scuole secondarie, nonche' i premi di studio ed i sussidi concessi dalle Casse scolastiche e dai Patronati scolastici godono delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, purche' sussistano le medesime condizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE