Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.
Art. 2
1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1953, n. 64, con riduzione di pari importo del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE