Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Unione italiana ciechi ha facolta' di imporre ai minorati della vista residenti, nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.
Art. 2
1. La riscossione del contributo di cui al precedente articolo e' effettuata, mediante ritenuta, diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.
2. Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE