Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A. - Cementi normali e ad alla resistenza:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.
2. B. - Cemento alluminoso.
3. C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta:
a) portland;
b) pozzolanico;
c) d'altoforno.
4. D. - Agglomeranti cementizi:
a) a lenta presa;
b) a rapida presa.
5. E. - Calci idrauliche:
a) calci idrauliche naturali in zolle;
b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.
Art. 2
1. I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni: A. - Cementi:
a) Cemento portland. - Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di cliniker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita' necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico. - Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita' di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d'altoforno. - Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantita' di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.
2. B. - Cemento alluminoso
Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.
3. C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta
Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione e' soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1353, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.
4. D. - Agglomeranti cementizi
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.
5. E. - Calci idrauliche
a) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
b) per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente idraulica, naturali o artificiale si intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marmi naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura:
c) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;
d) per calce idraulica, siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.
Art. 3
1. I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:
a) in sacchi sigillati;
b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
c) alla rifusa.
2. Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonche' la specie del legante.
3. Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:
a) la, qualita' del legante;
b) lo stabilimento produttore;
c) la quantita' d'acqua per la malta normale;
d) le resistenze minime a frazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.
4. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
5. I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce puo' essere rifiutata.
6. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita' degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualita' potra' essere accertata mediante prelievo di campioni, come stabilito al successivo articolo 4.
7. Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici.
8. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidita'.
Art. 4
1. Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneita' del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.
2. Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovra' avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario.
3. Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara' effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.
4. Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.
Art. 5
1. L'acquirente puo' contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 6 su un campione prelevato in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non rispondenti ai requisiti stessi.
2. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore, con l'eccezione di quanto invece prescritto all'articolo 4 per forniture alla rinfusa.
3. La contestazione della merce deve essere notificata dall'acquirente al fornitore, entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di decadenza. Dalla data di detta notificazione decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile.
4. Il fornitore puo' chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel caso di controversia tra le parti.
Art. 6
1. Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste:
1) della facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano;
2) della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino;
3) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bari;
4) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna;
5) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Cagliari;
6) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Genova;
7) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Napoli;
8) della facolta' di ingegneria dell'Uniiversita' di Padova;
9) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Palermo;
10) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Pisa;
11) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Roma;
12) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Trieste;
13) della facolta' di architettura del Politecnico di Milano;
14) della facolta' di architettura del Politecnico di Torino;
15) della facolta' di architettura dell'Universita' di Firenze;
16) della facolta' di architettura dell'Universita' di Napoli;
17) della facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo;
18) della facolta' di architettura dell'Universita' di Roma;
19) dell'Istituto superiore d'architettura di Venezia;
20) ed inoltre dal:
21) laboratorio dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;
22) laboratorio dell'Istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano.1
Art. 7
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici d'importazione.
Art. 8
1. Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti.
Art. 9
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 10
1. Il Ministro per l'industria e per il commercio e' incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI - REALE - TREMELLONI - MANCINI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE