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Facilitazioni di viaggio per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna del 13 giugno 1965

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna che avranno luogo il 13 giugno 1965, e' concesso a favore degli elettori il 50 per cento di riduzione sul prezzo del biglietto di passaggio sulle linee marittime da e per la Sardegna, esercitate dalla "Tirrenia" - Societa' per azioni di navigazione.

2. Restano ferme le vigenti facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato di cui al decreto interministeriale 28 settembre 1960, n. 1163.

Art. 2

1. Il minore introito e' rimborsato alla "Tirrenia" Societa' per azioni di navigazione dal Ministero dell'interno.

2. Al relativo onere, valutato in lire 7 milioni, si fara' fronte con riduzione, di pari importo, del capitolo numero 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1965.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO - SPAGNOLLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE