Autorizzazione della spesa di lire 9.200 milioni per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'esecuzione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano, e' autorizzata la spesa di lire 9.200 milioni, di cui lire 2.400 milioni per la dogana di Napoli e lire 6.800 milioni per quella di Milano.
2. L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. L'indennita' di espropriazione e determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892.
Art. 2
1. La somma di cui al precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartita come appresso:
1) esercizio finanziario 1963-64 lire 5.500 milioni di e qui lire 1.000 milioni per la dogana di Napoli e lire 4.500 milioni per la dogana di Milano;
2) periodo 1 luglio-31 dicembre 1964: lire 500 milioni di cui lire 185 milioni per la dogana, di Napoli e lire 315 milioni per la dogana di Milano;
3) anno finanziario 1965: lire 1.600 milioni di cui lire 607 milioni per la dogana di Napoli e lire 993 milioni per la dogana di Milano;
4) anno finanziario 1966: lire 1.600 milioni di cui lire 608 milioni per la dogana di Napoli e lire 992 milioni per la dogana di Milano.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede: per l'esercizio finanziario 1963-64, con una quota delle maggiori entrate di cui alla legge 30 ottobre 1963, n. 1446, concernente l'unificazione delle aliquote d'imposta, di bollo sulle cambiali e sugli altri effetti di commercio, derogando alla norma di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64; per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, e per l'anno finanziario 1965 mediante riduzione del fondo speciale, in conto capitale, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 giugno 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE