Proroga dei massimali contributivi in materia di assegni familiari, nonche' proroga delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, gia' prorogate al 30 giugno 1965 con l'articolo 2 della legge 23 giugno 1964, n. 433, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 1966.
2. La disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 25 ha effetto dal 1 aprile 1966.
3. Per la identificazione delle aziende artigiane ai fini di quanto stabilito al comma quarto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, si fa riferimento ai requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 869, il luogo della classificazione indicata dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948 e successive disposizioni.
Art. 2
1. Il trattamento previsto dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, compete, secondo le modalita', misure e condizioni indicate nell'articolo medesimo, anche agli operai delle aziende industriali che vengano sospesi dal lavoro o lavorino ad orario ridotto nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966.
2. Nei confronti degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini il trattamento previsto dal precedente comma e' applicato nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.
Art. 3
1. Nei confronti degli operai ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, in data anteriore al 1 luglio 1965, il trattamento stesso viene mantenuto, in aggiunta ai periodi previsti nello stesso articolo, per un ulteriore periodo di sei mesi nelle misure indicate per il quarto trimestre e non oltre il termine del 30 giugno 1966.
Art. 4
1. Il trattamento previsto dai commi primo e quarto dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 31, per gli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, e quello previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le altre categorie dei lavoratori, sono applicati, salvo quanto espressamente stabilito dal comma successivo per gli agricoli, anche nei confronti dei lavoratori che cesseranno dal lavoro nel periodo dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1966.
2. Ai lavoratori agricoli di cui al quarto comma dell'articolo 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, gli assegni familiari sono corrisposti anche per l'annata successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore e per tutti i giorni di disoccupazione indennizzata nell'annata medesima.
Art. 5
1. Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 30 giugno 1966 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazione senza interessi, alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passivita' determinatasi nella gestione in conseguenza delle disposizioni dalla presente legge.
2. Negli stessi o con altri decreti sono stabilite le modalita' e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del precedente comma.
Art. 6
1. L'articolo 4 della legge 23 giugno 1964, n. 433, e' abrogato.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1965.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE