Contributi all'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede a Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), con sede in Milano, per gli esercizi finanziari dal 1965 al 1969, la concessione di contributi nelle seguenti misure:
1) lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965;
2) lire 60 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969.
Art. 2
1. E' autorizzata a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), la concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni.
Art. 3
1. Agli oneri di lire 50 milioni e 25 milioni per l'esercizio finanziario 1965 si provvede con parte delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE