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Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

Testo vigente

Titolo I. Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inserito il comma seguente:
"E', inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1902, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si fara' riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati" .

Art. 2

1. L'articolo 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.
Per la prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla autorizzazione.
La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.
I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.
La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.
Ai candidati che superino le prove facoltative, e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con indicazione del voto riportato nella prova scritta.
Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo.
Il giudizio sull'idoneita' e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.
La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo".

Art. 3

1. Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' inserito il comma seguente:
"I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta".

Art. 4

1. L'ultimo comma, dell'articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dai seguenti comma:
"Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per piu' di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta' sono rinviati a frequentare Il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per piu' di sessanta giorni e che ne facciano domanda. IL corso si puo' ripetere per una sola volta.
I posti da conferire in conformita' al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra piu' grave".

Art. 5

1. L'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe.
L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77" .

Art. 6

1. Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente comma:
"Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianita' di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91, primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra, piu' grave" .

Art. 7

1. L'articolo 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.
La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.
Per la seconda prova scritta il candidato ha facolta' di scelta nell'ambito o di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.
La prova orale verte un materie attinenti ai servizi di istituto.
I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non interiore a trenta cinquantesimi.
Ai candidati che superino le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.
Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.
La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parita' di voti ha precedenza il piu' anziano in ruolo".

Art. 8

1. L'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3°- classe e', determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.
Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91, primo comma, i quali, nel quadriennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di superiore alla media e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio sull'avanzamento e' espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:
1) di anzianita' di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;
2) qualita' fisiche, morali e di carattere: punti 30
3) cultura generale e professionale: punti 20;
4) qualita' professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 10;
5) benemerenze di servizio e di guerra: punti 30.
Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione per la formazione della graduatoria".

Art. 9

1. Dopo l'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' aggiunto il seguente articolo 94-bis:
"All'avanzamento ad anzianita' congiunta al merito al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianita' di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 -- primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di "nella media" e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave.
Il giudizio di idoneita' e' formulato dalla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112".

Art. 10

1. L'articolo 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianita' congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis.
Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianita'".

Art. 11

1. L'articolo 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e' sostituito dal seguente:
"L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' i contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuali viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77".