Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Testo vigente
Titolo I. Ordinamento, scopi, organizzazione del fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.
Capo I. Il fondo e gli iscritti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Istituzione e scopi del Fondo
1. E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea".
2. Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme contenute nella presente legge.
Art. 2 Ordinamento del Fondo e soppressione della Cassa nazionale della gente dell'aria
1. Il Fondo di cui al precedente articolo 1 costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attivita' e le passivita', gli oneri ed i diritti e quanto altro di pertinenza della "Cassa nazionale della gente dell'aria" di cui al regio decreto 31 dicembre 1934, n. 2264, che viene soppressa con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui gestione si considera cessata con la data predetta. Alle operazioni di stralcio della gestione soppressa provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.
Art. 3 Passaggio all'istituto nazionale della previdenza sociale del personale della Cassa nazionale gente dell'aria
1. Il personale della Cassa nazionale gente dell'aria passa a far parte del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
2. Apposite norme, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ne stabiliranno, all'entrata in vigore della presente legge, l'anzianita' di servizio, la carriera e la qualifica di appartenenza, in conformita' delle disposizioni di legge e di regolamento in vigore presso l'Istituto medesimo.
Art. 4 Obbligo dell'iscrizione
1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
a) svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
b) abbiano eta' inferiore ad anni 60;
c) siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria; .il04; d) siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
e) siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione.
2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione.
Art. 5 Trasferimento al Fondo dei contributi di previdenza degli iscritti alla Cassa nazionale della gente dell'aria
1. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 47, i saldi risultanti dai conti individuali di previdenza degli iscritti alla cessata "Cassa nazionale della gente dell'aria" alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in proprieta' del Fondo di previdenza, che subentra agli iscritti medesimi quale titolare dei buoni postali fruttiferi ad essi intestati.
2. Capo II.
Art. 6 Comitato di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sovraintende alla amministrazione del Fondo un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede;
b) il direttore generale della previdenza e assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delegato a sostituirlo;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del tesoro;
e) sette rappresentanti effettivi e sette supplenti del personale di volo, di cui quattro dei piloti, due degli assistenti di volo e uno dei motoristi;
f) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle aziende di trasporto aereo;
g) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, in caso di assenza o impedimento, il funzionario dello Istituto nazionale della previdenza sociale delegato a sostituirlo.
2. I rappresentanti di cui alle lettere e) ed f) sono designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a base nazionale.
3. In mancanza di Associazioni sindacali a carattere nazionale o nel caso in cui queste non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' per esse stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero medesimo ha facolta' di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.
4. I membri supplenti partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
5. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
Art. 7 Poteri del Comitato di vigilanza
1. Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:
1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;
2) di dare parere sulla accettazione delle eredita', legati, donazioni a favore del Fondo;
3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;
5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
Art. 8 Collegio dei sindaci
1. Le funzioni dei sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Capo III. Il patrimonio e gestione finanziaria
Art. 9 Entrate del Fondo
1. Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dai contributi degli iscritti e dei datori di lavoro;
b) dai contributi volontari versati dagli iscritti;
c) dai proventi derivanti dall'impiego delle disponibilita' del Fondo;
d) dalle somme dovute dalle aziende e dagli iscritti volontari per interessi di mora e penalita';
e) da lasciti, donazioni, elargizioni, versamenti e da qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
f) dalle rate di pensione prescritte;
g) dalle ammende di cui al successivo articolo 52.
Art. 10 Sopravvenienze attive
1. Sono devoluti al Fondo:
a) la meta' delle somme versate a titolo di multe e ammende per le infrazioni previste dalle vigenti norme sulla navigazione aerea;
b) le somme ritenute a titolo di pene pecuniarie sulle retribuzioni e sulle quote di utili degli appartenenti al personale di volo;
c) il ricavato della vendita degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse, trascorsi cinque anni dalla data di avviso notificato agli aventi diritto.
Art. 11 Bilancio tecnico
1. Ogni cinque anni o a richiesta del Comitato di vigilanza di cui al precedente articolo 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico della gestione del Fondo.
2. I risultati relativi sono sottoposti al Comitato di vigilanza e trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Il primo bilancio tecnico della gestione del Fondo e' compilato con riferimento alla situazione accertata al 31 dicembre 1967.