Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione i rapporti fra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita una tassa d'ingresso di lire 200 per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara in provincia di Pesaro, a decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Per i biglietti d'ingresso, da istituirsi per il pagamento della tassa di cui all'articolo 1 e per la relativa contabilita', si osservano le norme vigenti per l'accesso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichita' dello Stato, di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317 e successive disposizioni.
Art. 3
1. Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero delle finanze, e' autorizzato a stipulare con la signora Alberta Porta Natale, nella sua qualita' di usufruttuaria della Rocca di Gradara, una convenzione nella quale venga stabilito:
a) che con la medesima decorrenza della istituzione della tassa di cui all'articolo 1 viene corrisposto il compenso annuo di lire 6 milioni alla signora Alberta Porta Natale a titolo di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria della Rocca di Gradara e del mobilio;
b) che la stessa signora Alberta Porta Natale si impegna a tenere aperta al pubblico la Rocca di Gradara;
c) che la regolamentazione dell'accesso dei visitatori, nonche' dei rapporti tra usufruttuaria e Soprintendenza ai monumenti di Ancona con particolare riguardo alla parte dell'immobile da includere nel giro di visita pubblica, al servizio del personale di custodia e di quello addetto alla ricevitoria della tassa d'ingresso, e le norme per la protezione del patrimonio artistico saranno previste in atto a parte, che sara' sottoposto all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione;
d) che la signora Alberta Porta Natale si obbliga a curare, a sue spese, la manutenzione ordinaria della Rocca e dei mobili in essa contenuti, assumendosi l'onere della pulizia, della illuminazione, del riscaldamento, della forza motrice, dei canoni telefonici, rinunciando a qualsiasi altro contributo;
e) che il compenso annuo sara' pagato in rate posticipate, procedendosi all'atto della stipula della convenzione all'aggiusto di rata per modo che le rate vengano a scadere alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno;
f) che a titolo di rimborso delle spese, sostenute prima della stipula della convenzione, e' concessa alla signora Alberta Porta Natale una somma forfettaria pari a tanti dodicesimi del canone annuo, quanti sono i mesi intercorsi dal 1 luglio 1964 alla data di decorrenza della convenzione.
Art. 4
1. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze.
Art. 5
1. All'onere del pagamento del rimborso spese, di cui alla lettera f) dell'articolo che precede, nonche' all'onere di lire 6 milioni annui, derivanti dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con l'entrata prevista dall'articolo 1.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE