Istituzione della "medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "croce di anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la "medaglia militare al merito di lungo comando" per ufficiali e sottufficiali, e la "croce per anzianita' di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.
Art. 2
1. La medaglia al merito di lungo comando e' d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, e di bronzo o di terzo grado, ed e' conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in piu' riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:
1) medaglia d'oro, 20 anni;
2) medaglia d'argento, 15 anni;
3) medaglia di bronzo, 10 anni.
Art. 3
1. La croce per anzianita' di servizio e' coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.
2. Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.
3. Il nastro della croce d'oro e' sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento e' sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni.
4. di servizio.
Art. 4
1. Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.
Art. 5
1. Nel computo dei 10 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturato nei gradi di ufficiale generale.
Art. 6
1. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.
Art. 7
1. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'art. 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.
Art. 8
1. Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.
Art. 9
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.
2. La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930 n. 1629, nonche' le disposizioni di cui all'art. 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, numero 2584.
Art. 10
1. Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle gia' ottenute si applicano anche alla "medaglia militare al merito di lungo comando" e alla "croce per anzianita' di servizio".
Art. 11
1. Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5 milioni 400 mila, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE