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Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata, in vigore in conformita' all'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte, per lire 1 milione mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1965 e per lire 1 milione mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: REALE