Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successiva modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66