Riconoscimento dell'istituto internazionale di studi giuridici come Ente di diritto pubblico
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Istituto internazionale di studi giuridici, costituito in Roma con atto in data 9 luglio 1958, n. 692 di repertorio - raccolta n. 3000 per notar Camillo Paliani, iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Roma e Velletri e registrato a Roma il 12 luglio 1958, al n. 664, volume 135/4, e' riconosciuto come Ente di diritto pubblico, per lo studio dei problemi giuridici di piu' generale interesse, sul piano interno ed internazionale.
2. L'Istituto - che e' retto dalle disposizioni dello statuto, approvato dai soci fondatori ed allegato all'atto costitutivo - e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 2
1. L'esercizio finanziario dell'istituto coincide con quello dello Stato.
2. L'assemblea generale dell'Istituto delibera il bilancio di previsione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio al quale esso si riferisce ed il conto consuntivo dell'esercizio scaduto entro il terzo mese dal termine dell'esercizio stesso.
3. I bilanci preventivi ed i conti consuntivi sono trasmessi entro un mese dalla loro deliberazione al Ministro per la grazia e giustizia che, di concerto col Ministro per il tesoro, provvede alla loro approvazione.
Art. 3
1. La revisione della gestione dell'Istituto e' affidata a un Consiglio di revisione, composto di tre membri effettivi e tre supplenti cosi' designati
a) un revisore effettivo con funzioni di presidente ed un supplente dal Ministro per il tesoro;
b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per la grazia e giustizia;
c) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministro per gli affari esteri.
Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 2403 e seguenti del Codice civile. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle sedute dell'assemblea generale. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Allo scadere del triennio cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio. Ai revisori spetta un emolumento annuo nella misura determinata dall'assemblea generale dell'Istituto ed approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per il tesoro.
Art. 4
1. E' concesso, a partire dal 1 gennaio 1965, un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Istituto internazionale di studi giuridici per i fini di cui al precedente articolo 1.
Art. 5
1. Alla copertura dell'onere di lire 10 milioni per l'anno finanziario 1965 si fara' fronte con corrispondente quota, delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE