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Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' soggetto a vigilanza del Ministero della sanita' l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

2. La vigilanza si estende:

  1. a) alla formazione tecnico-professionale;

  2. b) all'accertamento del titolo di abilitazione;

  3. c) all'esercizio dell'arte predetta.

Art. 2

1. Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica deve avere raggiunto la maggiore eta' ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attivita' medesime, ai sensi della presente legge.

Art. 3

1. L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica e' autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

2. Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.

Art. 4

1. Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica possono essere istituite presso istituti universitari ed ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

2. A partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole di tecnico di radiologia medica dovranno essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Ai corsi che inizieranno nel biennio 1983-84 saranno inoltre ammessi gli aspiranti che, avendo ottenuto la promozione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado, abbiano svolto almeno due anni di attivita' lavorativa in gabinetti radiologici.

4. Agli allievi che frequentano l'ultimo anno delle anzidette scuole sono estese le norme dell'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di servizio militare di leva.

Art. 5

1. Gli istituti ed ospedali che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica devono rivolgere al Ministero della sanita', tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalita' che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6

1. Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e' di tre anni.

2. Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

3. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 7

1. Il tirocinio degli allievi presso gli istituti ed ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non da' luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.

2. Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radio-attive a norma del successivo articolo 15, li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

3. Gli allievi che siano gia' in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purche' completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 8

1. Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgera' in due sessioni, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2. La Commissione esaminatrice e' nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed e' composta:

  1. a) dal direttore della scuola;

  2. b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialita', designato dall'Ordine dei medici della Provincia;

  3. c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;

  4. d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. e) un tecnico sanitario di radiologia medica designato dal collegio professionale provinciale o interprovinciale.

3. Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' esercita le funzioni di segretario.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.

Art. 9

1. La direzione della scuola e' affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

2. La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.

Art. 10

1. Ai candidati di cui all'articolo 8, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Art. 11

1. I tecnici sanitari di radiologia medica, ovunque operanti, collaborano direttamente con il medico radio-diagnosta, radio-terapista e nucleare per lo svolgimento di tutte le attivita' collegate con la utilizzazione delle radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonche' della risonanza nucleare magnetica, aventi finalita' diagnostiche, terapeutiche, scientifiche e didattiche.

2. In particolare:

  1. a) i tecnici sanitari di radiologia medica nella struttura pubblica e privata attuano le modalita' tecnico-operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione diagnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalita' diagnostiche o terapeutiche e le indicazioni fornite dal medico radio-diagnosta, radio-terapista o nucleare che ha la facolta' dell'intervento diretto ed in armonia con le disposizioni del dirigente la struttura;

  2. b) il tecnico sanitario di radiologia medica e' tenuto a svolgere la propria opera nella struttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l'attivita' radiologica e' complementare all'esercizio clinico dei medici non radiologi, secondo le indicazioni del medico radiologo;

  3. c) i tecnici sanitari di radiologia medica assumono la responsabilita' specifica tecnico-professionale degli atti a loro attribuiti.