Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504.
2. L'imposta dovuta, senza alcuna detrazione, sull'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco effettuate per ogni singola manifestazione di giuoco o concorso periodico, quale risulta dagli accertamenti compiuti a norma delle disposizioni vigenti.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504.
Art. 2
1. Il fondo premi nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'articolo 1.
Art. 3
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e' sostituito dal seguente:
"Per la raccolta delle schede e per la riscossione delle poste i gestori si avvalgono anche delle ricevitorie del lotto. Per il disimpegno delle funzioni predette i gestori possono altresi' autorizzare persone ed enti non appartenenti alla propria Amministrazione.
Il regolamento del giuoco o del concorso deve indicare se i ricevitori debbono essere considerati come rappresentanti del gestore o se come agenti in proprio.
I gestori sono tenuti a consentire ai propri ricevitori di provvedere anche alla raccolta delle schede ed alla riscossione delle poste degli altri giuochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati a norma del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496".
Art. 4
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le norme previste dalla presente legge.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI
AGGRADI - CORONA
Visto, il Guardasigilli: REALE