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Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianita' di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonche' agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE