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Modifica dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1981, n. 729

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, viene cosi' modificato:
"Per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati i quali, pur restando distanziati dai percorsi previsti nella rete stessa, ne risultino tuttavia direttamente interessati, l'Azienda nazionale autonoma delle strade provvedera' alla realizzazione dei raccordi con la costruzione di nuovi tronchi aventi sia le caratteristiche di autostrade senza pedaggio, sia le caratteristiche di strade statali, utilizzando, ove possibile, strade esistenti.
I raccordi aventi caratteristiche di autostrade saranno riconosciuti come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE