Istituzione di una ((Scuola di polizia economico-finanziaria))
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' Istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonche' per lo sviluppo di attivita' di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.
Art. 2
1. La Scuola di polizia economico-finanziaria e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
2. Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia economico-finanziaria e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
3. Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia economico-finanziaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.
Art. 3
1. Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.
Art. 4
1. L'insegnamento nella Scuola di polizia economico-finanziaria e' affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE