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Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fara' fronte per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965
SARAGAT -
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE