Concessione di un contributo all'Universita' di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'istituto di anatomia patologica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Universita' di Perugia e' concesso un contributo annuo di lire 40 milioni, da destinarsi esclusivamente alla sezione di ricerche sul cancro, esistente presso l'Istituto di anatomia patologica della detta Universita', per i seguenti scopi:
a) promuovere la ricerca sperimentale nel campo dei tumori
b) provvedere all'addestramento dei giovani laureati alla pura ricerca scientifica nel campo dei tumori;
c) assicurare il regolare funzionamento dei laboratori, la retribuzione del personale e le spese di gestione.
2. Il contributo dovra' essere integralmente impiegato per i fini di cui alle lettere precedenti, senza ritenute di alcun genere da parte dell'Universita'.
Art. 2
1. Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1 luglio 1964.
2. Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla, concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE