Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro o dispersi nella giornata del 30 agosto 1965 per la sciagura di Mattmark (Svizzera) e' assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.
2. La predetta somma, con gli eventuali aumenti, e' corrisposta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge e dei figli minori o inabili, la somma predetta verra' corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti vivente, ai fratelli o alle sorelle minori e inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.
3. L'assegnazione e' fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.
4. L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' effettuata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorita' consolare competente per territorio.
Art. 2
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE