Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiarie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 683, e' ulteriormente modificato come segue: "Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10.000 e 20.000 di esse".
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiarie diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE