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Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiarie

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiarie diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE