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Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Chiunque intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprieta' al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalita' che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.

Art. 2

1. Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

2. Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

Art. 3

1. I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonche' gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.

2. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.

3. Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalita' dei contraenti, nonche' quella della localita' in cui sara' installata o utilizzata la macchina.

4. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva dalla proprieta', o dei diritti del locatore, nonche' il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

Art. 4

1. Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 5

1. Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.

Art. 7

1. I contratti di vendita con riserva di proprieta' e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.

Art. 8

1. Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia dara' quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.

Art. 9

1. A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina e' registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.

2. A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.

Art. 10

1. Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della, presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.

2. Le cambiali cosi' garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell'atto costitutivo di privilegio.

3. Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.

4. Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.

Art. 11

1. Qualora piu' cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, all'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.