Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Chiunque intenda vendere con riserva di proprieta' o con pagamento rateale o differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprieta' al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire 500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve applicare, con le modalita' che saranno determinate ai sensi del successivo articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e del tribunale nella cui circoscrizione Viene stipulato il contratto a norma del successivo articolo 3.
Art. 2
1. Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
2. Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Art. 3
1. I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonche' gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.
2. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.
3. Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalita' dei contraenti, nonche' quella della localita' in cui sara' installata o utilizzata la macchina.
4. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva dalla proprieta', o dei diritti del locatore, nonche' il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.
Art. 4
1. Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalita' per l'applicazione ed il distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 5
1. Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.
Art. 6
1. Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non e' soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.
2. Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalita' indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalita' o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.
Art. 7
1. I contratti di vendita con riserva di proprieta' e quelli di locazione previsti dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.
Art. 8
1. Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia dara' quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.
Art. 9
1. A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina e' registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.
2. A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.
Art. 10
1. Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della, presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.
2. Le cambiali cosi' garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione o dell'atto costitutivo di privilegio.
3. Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.
4. Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni.
Art. 11
1. Qualora piu' cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione progressiva con l'indicazione, all'ultima di esse, che si tratta dell'ultima della serie.